Art. 4 (Convenzione sulla divisione del debito pubblico della ex provincia di Dalmazia)
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[1]I Governi del Regno d'Italia e del Regno S. C. S. assumono anche la regolazione del rimborso delle cedole arretrate, e cio' ciascuno di essi relativamente a quelle obbligazioni che vennero loro rispettivamente assegnate. Pero' il Governo del Regno S. C. S. paghera' al Governo del Regno d'Italia come contributo al pagamento delle cedole arretrate sopra obbligazioni dei prestiti del «Prestito comunale» dinari 3100 (tremilacento), e delle cedole arretrate sopra obbligazioni dei prestiti delle «Migliorie agrarie» dinari 3600 (tremilaseicento).
[2]In merito alla prescrizione sia delle cedole che delle obbligazioni estratte saranno decisive le norme di legge di quello dei due Stati che per la relativa obbligazione avra' assunto l'obbligo della regolazione.
[3]Il termine della prescrizione delle obbligazioni estratte e delle cedole scadute cominciera', rispettivamente, per i termini prescrizionali gia' in parte decorsi, riprendera', a decorrere dal giorno in cui i due Governi avranno provveduto alla regolazione prevista dall'articolo 2.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
