Art. 2 (Convenzione sulla ripartizione del patrimonio del preesistito comune politico di Zara)
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[1]Si accerta che il cessato fondo comune del Comune di Zara ha ottenuto per la rinnovazione dei vigneti distrutti dalla filossera un prestito nell'importo di Corone austro-ungariche 87.740 (ottantasettemilasettecentoquaranta corone), al quale prestito l'Erario contribui' il 60 per cento, vale a dire corone austro-ungariche 52.644 (cinquantaduemilaseicentoquarantaquattro corone), e la Provincia il 40 per cento vale a dire corone austro-ungariche 35.096 (tentaciaquemilanovantasei corone).
[2]Le frazioni del preesistito comune di Zara, che furono assegnate allo Stato S.C.S., assumeranno corone austro-ungariche 37.189,47 (trentasettemilacentottantanove e quarantasette centesimi) di tale prestito, cioe' quella parte delle stesse che e' stata impiegata per la rinnovazione dei vigneti entro loro circoscrizione, cosi' che a carico del Comune di Zara, nell'attuale sua estensione resta un debito di corone austro-ungariche 50.560,52 (cinquantamilacinquecentosessanta e cinquantatre centesimi).
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
