Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 3 (Convenzione sulla ripartizione del patrimonio del preesistito comune politico di Zara)

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Il pagamento, di cui tratta il comma 2 dell'art. 1, sara' effettuato entro 6 mesi dal giorno in cui con la ratifica da parte dei due Governi questa Convenzione sara' entrata in vigore, e cio' verso compensazione con il pagamento di cui il comma 3 dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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