Resta inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio, a proprie spese, e potranno altresi' provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie, sempre che non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A.

Testo vigente dal 10 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;209~art5 · fonte del testo