La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento), da pagarsi posticipatamente. Per la determinazione di tale contributo e' stato tenuto conto anche del gettito di abbonamenti. Trimestralmente, ove gli abbonamenti superino del 20 per cento il gettito precedente, il contributo di 900 dollari mensili verra' proporzionalmente ridotto.

Testo vigente dal 10 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;209~art6 · fonte del testo