I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali piu' importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio. La distribuzione dei notiziari verra' effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovra' essere sempre inferiore a quello praticato da altre agenzie straniere. Alla diffusione del servizio a New York provvedera' l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente bene introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.

Testo vigente dal 10 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;209~art2 · fonte del testo