Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 381 parole tolte, 19 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: 1. Ciascuna delle Parti contraenti prestera' all'altra assistenza legale nei procedimenti per infrazione alle norme doganali dietro richiesta delle autorita' competenti dell'altra Parte che ha bisogno di tale assistenza, a norma delle seguenti disposizioni.
tolto: Ciascuna delle due Parti contraenti si obbliga:
tolto: a) a procedere a inchieste e specialmente a interrogatori di accusati, di informatori, di testimoni e di periti; a sequestri e a perquisizioni;
tolto: b) a mettere a disposizione i funzionari doganali quali informatori, testimoni o periti;
tolto: c) a citare persone in causa ed a notificare ogni altro atto del procedimento;
tolto: d) a trasmettere informazioni ufficiali specialmente sui precedenti penali del trasgressore;
tolto: e) a consegnare alla parte che procede gli atti o i documenti di prova nonche' gli oggetti sequestrati, sempreche' tal consegna possa effettuarsi a norma delle leggi della Parte richiesta.
tolto: La Parte richiesta del procedimento, ove non vi sia nulla in contrario, permettera' che un funzionario competente della Parte richiedente assista alle inchieste di cui alla lettera a) con facolta', di provocare dall'autorita' che procede indagini e atti istruttori per l'accertamento del reato.
tolto: 2. L'assistenza legale e' dovuta anche quando, non essendo uniforme la legislazione dei due Paesi nella materia che forma oggetto della presente Convenzione, non e' garantita, la reciprocita' di fatto. L'assistenza potra' essere rifiutata, nei casi in cui l'autorita' chiamata a prestarla dovrebbe rifiutarla anche ad autorita' amministrative o giudiziarie del proprio Paese.
tolto: 3. Le Parti contraenti s'impegnano a non perseguire o punire, qualunque sia la loro cittadinanza, gli informatori, i testimoni, i periti, che l'altra Parte abbia messo a disposizione o ai quali abbia fatto pervenire la citazione per essere stati autori, complici, ricettatori e favoreggiatori nel reato che forma oggetto della inchiesta o in qualsiasi altro reato commesso prima di entrare nel territorio nel quale sono chiamati; e non limitare la loro liberta' personale a qualsiasi altro titolo e per qualsiasi altro precedente motivo, purche', pero', essi lascino il territorio della Parte richiedente nel termine di sette giorni dal di' in cui vennero licenziati e posti in condizione di lasciarlo. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna, inoltre, di far salvi i diritti dei terzi, nel caso di consegna di oggetti sequestrati e di restituire senza indugio, su richiesta dell'altra Parte contraente, gli oggetti sequestrati, ove essi siano stati consegnati sotto riserva di richiederne la restituzione.aggiunto: Convenzione italo germanica per la repressione del contrabbando-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art11 · fonte del testo