Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 138 parole tolte, 19 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: 1. Il procedimento penale per la trasgressione alle norme doganali dell'altra Parte contraente e' subordinato in ogni caso ad apposita richiesta degli organi competenti della Parte stessa. Se il trasgressore e' noto, occorre che questi si trovi nel territorio della Parte richiesta di procedere e vi sia stato identificato.

tolto: 2. Fino a quando non sia intervenuta una pronuncia dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, il procedimento penale deve essere abbandonato ove ne sia fatta istanza dagli organi competenti della Parte che lo ha richiesto.

tolto: 3. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere le pronuncie dell'altra Parte per quanto concerne la estinzione del reato.

tolto: 4. All'autorita' competente della Parte che ha richiesto il procedimento sara' dato modo di esprimere il proprio parere sulle domande di grazia presentate a favore dei condannati e, ad ogni modo, sara' data notizia delle grazie concesse.aggiunto: Convenzione italo germanica per la repressione del contrabbando-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art10 · fonte del testo