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[1]1. Ognuna delle Parti contraenti fara' sorvegliare, dietro richiesta dell'altra Parte, le persone che avessero fatto sorgere il fondato sospetto di trasgredire per professione o per abitudine le norme doganali dell'altra Parte contraente.
[2]2. Se nella zona di vigilanza (Zollgrenzbezirk) di una Parte venissero depositate quantita' di merci superiori alle esigenze del consumo locale e sorgesse il fondato sospetto che cio' sia fatto per trasgredire le norme doganali dell'altra Parte, a richiesta di quest'ultima tali depositi saranno sottoposti a sorveglianza.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
