Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 124 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. Gli Uffici doganali di una delle due Parti contraenti, allo scopo di scoprire o accertare una infrazione di legge doganale consumata o tentata ai danni del proprio Paese, hanno diritto di ottenere dagli Uffici doganali dell'altra Parte contraente informazioni sulle operazioni da essi compiute, sui documenti rilasciati e sulle registrazioni effettuate nei riguardi delle merci.
tolto: 2. Gli Uffici doganali delle Parti contraenti si scambieranno, a richiesta, anche tutte le informazioni che possono occorrere sulla interpretazione e sulla applicazione delle norme doganali, come anche sulle risultanze statistiche del traffico delle merci.
tolto: 3. Funzionari a cio' autorizzati potranno anche verbalmente assumere presso gli uffici doganali dell'altra Parte le informazioni di cui ai comma precedenti. La visita dovra' essere preannunziata all'altra Parte e da questa autorizzata.aggiunto: Convenzione italo germanica per la repressione del contrabbando-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art6 · fonte del testo