[1]ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

[2]Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata al 21 aprile 1969 tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio al demanio dello Stato di un immobile.

[3]REPUBBLICA ITALIANA

[4]L'anno millenovecentosettantacinque, addi' 22 del mese di marzo in Roma, nei locali del palazzo degli uffici dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civilta' del lavoro, n. 23. Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965, allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di repertorio, registrato a Roma - I ufficio atti pubblici - il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie A, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facolta' concessa dall'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati: il signor dottor Eugenio SILIPO, nato a Nicastro il 15 novembre 1914 e domiciliato per la carica presso il Ministero della marina mercantile, il quale interviene e stipula il presente atto in rappresentanza del Ministero stesso nella sua qualita' di direttore generale della direzione affari generali e personale; il signor dottor Eduardo GRECO, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 28 giugno 1903 e domiciliato per la carica in Roma nel palazzo degli uffici dell'EUR, viale della Civilta' del lavoro n. 23, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo nella sua qualita' di commissario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in virtu' dell'articolo 10 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, recante norme per la esecuzione della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e giusta decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1973; e' presente altresi' il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (L'Aquila), il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Direzione generale demanio - al quale sara' devoluta la proprieta' dell'immobile al termine della convenzione 21 aprile 1969;

[5]PREMESSO che con convenzione stipulata a mio rogito tra le stesse parti in data 21 aprile 1969, n. 4635 di rep., si e' convenuto che l'immobile di proprieta' dell'Ente autonomo EUR, edificato su area compresa tra i viali dell'Arte, Stendhal e della Civilta' romana, con le relative pertinenze, sia dato in uso al Ministero della marina mercantile per venti anni dal 1 settembre 1966 al 31 agosto 1986, verso il corrispettivo annuo di L. 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) con il patto che alla predetta data di scadenza della locazione l'intero complesso edilizio di cui sopra passera' gratuitamente libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato; che tale convenzione, contenente l'anzidetto patto di devoluzione gratuita al demanio dello Stato del complesso edifizio in parola, deve essere approvata con apposita legge; che nel frattempo il Ministero della marina mercantile ha occupato di fatto l'immobile di cui sopra; che con l'articolo 3 della citata convenzione veniva determinato il conguaglio spettante all'Ente autonomo EUR alla data del 31 agosto 1968 per la differenza tra il corrispettivo annuo come sopra fissato e gli acconti percepiti dall'Ente stesso quali canoni di locazione per l'occupazione di fatto dell'immobile; che successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1974 sono stati corrisposti all'Ente EUR ulteriori acconti quali canoni di locazione per un importo complessivo di L. 1.842.672.524 (un miliardo ottocentoquarantaduemilioni seicentosettantaduemilacinquecentoventiquattro) comprensivo della somma indicata nel citato articolo 3 della convenzione, come si evince dal seguente prospetto che riassume tutti i pagamenti disposti:

[6]somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 11 dicembre 1967, n. 4440 di rep., per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968...................... L. 214,169.862 somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 19 dicembre 1967, n. 4443 di rep., per il periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968...................... L. 283.440.000 somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 10 dicembre 1970 - approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1970 per il periodo 1 settembre 1968-31 dicembre 1970. L. 661360.000 somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 23 novembre 1972 - approvato con decreto ministeriale 25 novembre 1972 per il periodo 1 gennaio 197114 marzo 1972.... L. 341.702.662 somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 7 dicembre 1972, n. 5142 di rep., per il periodo 1 gennaio 1973-31 dicembre 1973......................... L. 283.440.000 somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 21 dicembre 1973 - approvato con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 sui canoni dovuti quale ulteriore acconto per il periodo 15 marzo 1972-31 dicembre 1972......... L. 58.560.000 somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 22 dicembre 1973, n. 5245 di rep., per il periodo 1 gennaio 1974-31 dicembre 1974..................... L. 283.440.000 somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 24 dicembre 1974 - approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1974 quale ulteriore acconto sui canoni dovuti per il periodo 15 marzo 1972- 31 dicembre 1972.............. L. 58.560.000 Totale....................... L. 2.184.672.524 che detta somma deve essere detratta dall'ammontare delle rate di ammortamento dovute fino al 31 dicembre 1974 a termini della citata convenzione secondo il prospetto che segue:

[7]n. 8 annualita' di L. 342.000.000 ciascuna per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1974................. L. 2.736.000.000 un terzo dell'annualita' per il quadrimestre 1 settembre-31 dicembre 1974..................... .... L. 114.000.000 Totale.................... ... L. 2.850.000.000 che pertanto il credito dell'Ente EUR maturato al 31 dicembre 1974 ammonta a L. 665.327.476

[8](seicentosessantacinquemilionitrecentoventisettemilaquattrocentosetta ntasei); che in pendenza dell'approvazione della convenzione ed in relazione al credito dell'Ente EUR come sopra maturato occorre provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo per rettificare quanto indicato all'articolo 3 della convenzione stessa; che con l'occasione le parti intendono precisare i dazi catastali dell'immobile omessi nella descrizione effettuante all'articolo 1 della predetta convenzione ai fini della regolarizzazione della relativa trascrizione sui pubblici registri immobiliari; che inoltre, le parti, tenuto conto dei ritardi come sopra verificatisi nella regolarizzazione del rapporto e nel conseguente pagamento dei corrispettivi dovuti, intendono modificare le modalita' di pagamento delle rate di ammortamento previste nel citato articolo 3 della convenzione, anche per adeguarle alle nuove statuizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

[9]TUTTO CIO' PREMESSO

[10]Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.

[11]Art. 1.

[12]La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;697~atto-aggiuntivo-alla-convenzione-art1 · fonte su Normattiva