[1]Le parti a rettifica di quanto indicato all'articolo 3 della convenzione 21 aprile 1969 accertano che il residuo credito dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma alla data del 31 dicembre 1974 in dipendenza delle pattuizioni contenute nella convenzione stessa risulta dal seguente riepilogo:

[2]somme dovute.................... L. 2.850.000.000 somme gia' versate................. L. 2.184.672.524 Residuo credito dell'Ente EUR: al 31 dicembre 1974.................. L. 665.327.476

[3]Inoltre ad ulteriore rettifica del citato articolo 3 le parti convengono che la quota annua di ammortamento di L. 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) sara' pagata in rate annuali anticipate mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere accreditati sul conto corrente postale n. 1/11046 intestato all'Ente autonomo esposizione universale di Roma creditore, nei termini e con le modalita' dell'articolo 67-bis aggiunto al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;697~atto-aggiuntivo-alla-convenzione-art3 · fonte su Normattiva