Piena ed intera esecuzione e' data alle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3° Convenzione i per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte.

Testo vigente dal 17 marzo 1936

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urn:nir:stato:legge:1936-01-06;378~art1 · fonte del testo