[1]Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931:

[2]1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato);

[3]2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso);

[4]3° Accordo fra le Autorita' doganali per facilitare l'accertamento dei trittici non scaricati o smarriti.

Testo vigente dal 27 luglio 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;886~art1 · fonte del testo