[1]La presente legge entrera' in vigore per ciascuna delle tre Convenzioni nei modi e termini e alle condizioni rispettivamente stabiliti agli articoli 13 e seguenti della prima; 20 e seguenti della seconda e 13 e seguenti della terza.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1936 - Anno XIV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel - Rossoni - Benni.
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo vigente dal 17 marzo 1936
