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[1]Al pagamento della annualita' dei prestiti e mutui ipotecari, che saranno consentiti ai termini degli articoli 7 e 8, lo Stato contribuira' in ragione di L. 2 per ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sara' iscritta nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per la durata di 35 anni, la somma annua di L. 170,000.

[2]Le somme che eventualmente non fossero erogate su tale fondo rimarranno vincolate fino a completa estinzione dei prestiti e mutui suddetti, a parziale garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.

Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

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