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[1]Sara' iscritta sul bilancio del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio la somma di L. 25,000 per la durata di 35 anni in aumento a quella di L. 20,000, di cui all'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 341, per il contributo dello Stato nella ragione del 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato.
[2]Le eventuali eccedenze delle predette somme serviranno per gli scopi indicati nel capoverso dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 341.
Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
