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[1]E' autorizzata la spesa di L. 900,000 (lire novecentomila) per sussidiare le Provincie, i Comuni ed i Consorzi costituiti e da costituire per il ripristino delle opere pubbliche stradali e idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.
[2]I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
