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[1]E' autorizzata la spesa di L. 300,000 (lire trecentomila) in aumento a quella di L. 1,300,000 di cui all'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 341, per sussidiare nella misura stabilita dal successivo articolo 3, le Provincie, i Comuni ed i Consorzi danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e 1° semestre 1901.

[2]Alle concessioni dei relativi sussidi sono applicabili le disposizioni della legge predetta.

Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

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