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Le spese autorizzate con gli articoli precedenti, nella complessiva somma di L. 2,300,000, saranno inscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e ripartite in quattro esercizi, secondo la tabella annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
