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[1]I sussidi di cui all'articolo 2 saranno concessi alle provincie nella misura di un terzo, ed ai Comuni e Consorzi in ragione della meta' della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

[2]Il Governo avra' facolta' di accordare anticipazioni ed acconti agli enti suindicati pei sussidi loro concessi.

Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

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