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Per le riparazioni o ricostruzioni, tanto da iniziare, quanto in tutto od in parte iniziate, di fabbricati urbani o rustici o di opere di difesa di proprieta' privata, danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti dagli Istituti di credito fondiario, da quelli di credito ordinario o cooperativo, dalle Casse di risparmio o anche da consorzi fra vari di tali Istituti, mutui ipotecari per la durata non maggiore di 35 anni, da rimborsarsi col sistema delle annualita' fisse.
Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
