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Le Aziende esercenti le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario, le autofilotranvie urbane ed extraurbane di carattere urbano ed i servizi di navigazione interna provvederanno alla propria assegnazione ad uno dei tipi di cui al precedente art. 2, in conformita' dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Di tale assegnazione l'Azienda, entro i successivi dieci giorni, dara' comunicazione, corredata dai necessari dati, all'organo di rappresentanza del personale aziendate che, entro trenta giorni, potra' presentare le proprie eventuali contestazioni. Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, l'assegnazione diviene definitiva. In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, provvedera' l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita, l'Azienda e l'organo di rappresentanza del personale aziendale.
Testo in vigore dal 24 settembre 1954 al 1 gennaio 1978
