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Per la formazione della propria tabella, ciascuna Azienda dovra' adottare esclusivamente le qualifiche previste dalla rispettiva tabella nazionale, entro i limiti del tipo (A o B o C) che ad essa risulta assegnato ai sensi del precedente art. 4. Qualifiche diverse esistenti nelle singole Aziende, ove non trovino corrispondente ed adeguata assimilazione in quelle previste dalle rispettive tabelle tipo, saranno conservate ad personam dai titolari. Nell'eventualita' che qualifiche previste dalle rispettive tabelle nazionali risultassero precedentemente assegnate nelle singole Aziende ad una classe superiore, i titolari di tali qualifiche conserveranno ad personam lo stato giuridico, costituito dal grado gerarchico ed, a termine di legge, il trattamento economico in atto goduto (stipendio o paga). Di tutte le qualifiche come sopra adottate l'Azienda, entro trenta giorni dalla propria assegnazione definitiva ad uno dei tipi di cui all'art. 4, dara' comunicazione all'organo di rappresentanza del personale aziendale il quale entro trenta giorni potra' presentare le proprie eventuali contestazioni. Trascorso tale termine senza contestazioni, la tabella aziendale diviene definitiva. In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, le parti rimetteranno alle rispettive organizzazioni sindacali le questioni controverse.

Testo in vigore dal 24 settembre 1954 al 1 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;858~art5 · fonte del testo