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Per l'adozione di qualifiche delle tabelle nazionali non previste in quelle aziendali in atto, ne' assimilabili, e per l'adozione di qualifiche che assicurino sviluppi di carriera, le relative questioni saranno prospettate alla Azienda dall'organo di rappresentanza del personale aziendale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione aziendale di cui all'art. 5, comma quarto. In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, le parti rimetteranno le questioni controverse alle rispettive organizzazioni sindacali; a meno che non trattisi di questioni che investono le caratteristiche dell'esercizio, nel qual caso le parti, od una di esse, richiederanno l'intervento dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competente, cui dovranno far ricorso anche quando vi sia contestazione sulla natura delle questioni. L'esame delle contestazioni di cui al comma precedente sara' effettuato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sentita l'Azienda e l'organo di rappresentanza del personale aziendale. Ove in tale sede non si pervenga a soluzione, eventualmente per il mancato intervento di una delle parti, le questioni in contestazione saranno deferite al Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) che provvedera' d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali cui fanno capo l'Azienda interessata ed il dipendente personale.

Testo in vigore dal 24 settembre 1954 al 1 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;858~art6 · fonte del testo