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Entro trenta giorni dalla data in cui, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, risulti definita la propria tabella aziendale ed effettuato l'inquadramento nella tabella stessa dei suoi dipendenti, dell'una e dell'altro ciascuna Azienda dovra' dare comunicazione al personale mediante ordine di servizio da affiggersi negli albi degli uffici, degli impianti e dei depositi. Resta salva la facolta' degli interessati di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
Testo in vigore dal 24 settembre 1954 al 1 gennaio 1978
