1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti: "La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge".

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art11 · fonte su Normattiva