1. Il primo comma dell'articolo 50 e' sostituito dal seguente: "Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonche' di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione".
Testo vigente dal 18 giugno 1991
