1. Il primo comma dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: "I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o piu' Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 50, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni".

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art13 · fonte su Normattiva