1. Il primo comma dell'articolo 54 e' sostituito dal seguente: "Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale e' indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali, purche' rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione".

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art15 · fonte su Normattiva