1. Il primo comma dell'articolo 54 e' sostituito dal seguente: "Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale e' indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali, purche' rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione".
Testo vigente dal 18 giugno 1991
