1. Il quarto comma dell'articolo 55 e' sostituito dal seguente: "Ogni anno puo' essere indetta una sola consultazione referendaria per non piu' di tre quesiti".
Testo vigente dal 18 giugno 1991
1. Il quarto comma dell'articolo 55 e' sostituito dal seguente: "Ogni anno puo' essere indetta una sola consultazione referendaria per non piu' di tre quesiti".
Testo vigente dal 18 giugno 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art16 · fonte su Normattiva