1. All'articolo 16, dopo la lettera m), e' aggiunta la lettera m- bis) con il testo seguente: "m-bis) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera m) e siano da stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione".

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art5 · fonte su Normattiva