[1]Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede. Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma. Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973. Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

[2]FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue. Per il Regno del Belgio: Per il Regno di Danimarca: Per la Repubblica federale di Germania: Per la Repubblica francese: Per l'Irlanda: Per la Repubblica italiana: Per il Granducato di Lussemburgo: Per il Regno dei Paesi Bassi: Per il Regno di Norvegia: Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: A nome della Commissione delle Comunita' europee: Per il Regno di Svezia:

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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