1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera. 2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: il 1 aprile 1973 ogni dazio e' portato all'80 per cento del dazio di base; le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano: il 1 gennaio 1974, il 1 gennaio 1975, il 1 gennaio 1976, il 1 luglio 1977.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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