In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potra' far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la Convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Testo vigente dal 15 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1298~art3 · fonte del testo