Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera b) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Testo vigente dal 15 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1298~art4 · fonte del testo