[1]------------------------------------

[2]Accordo sui prodotti agricoli tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia in base al titolo I dell'"Agricultural trade development and assistance act".

[3]Il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America: Riconoscendo l'opportunita' di incrementare il commercio dei prodotti agricoli tra i due Paesi e con altri Paesi amici attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti di questi prodotti o a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli; Considerando che l'acquisto in lire delle eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti contribuira' all'incremento di tale commercio; Considerando che le lire ricavate da tali acquisti saranno impiegate in maniera, vantaggiosa per entrambi i Paesi; Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite delle eccedenze agricole all'Italia sulla base del Titolo I della Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo e le misure che i due Governi prenderanno separatamente ed in comune per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti; Hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. I Vendite in lire

[5]1. Previo rilascio ed accettazione delle autorizzazioni di acquisto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Governo degli Uniti si impegna a finanziare fino a tutto il 30 giugno 1957 la vendita contro lire di certi prodotti agricoli considerati come eccedenze in base al Titolo I della Legge sullo sviluppo e l'assistanza del commercio agricolo ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano. 2. Il Governo degli Stati Uniti rilascera' autorizzazioni di acquisto che comprenderanno disposizioni relative alla vendita ed alla consegna dei prodotti, al tempo ed alle modalita' del deposito delle lire ricavate da queste vendite ed ad altre questioni connesse; tali autorizzazioni saranno soggette all'accettazione da parte del Governo italiano. Alcuni prodotti e gli importi, per i quali un accordo di massima e' stato raggiunto dai due Governi sono elencati al paragrafo 3 di questo articolo. 3. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare fino al 30 giugno 1957 la vendita all'Italia dei seguenti prodotti, per gli importi a fianco indicati e alle condizioni di cui al Titolo I della Legge summenzionata e del presente Accordo. Importo PRODOTTI (in milioni di dollari)

[6]Cotone............................. 29,4 Tabacco............................ 2,0 Olio di semi di cotone, e/o olio di semi di soia.................... 20,0 Noli............................... 2,4 -------- 60,8

Testo vigente dal 15 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1298~accordo-arti · fonte del testo