[1]Accordo sui prodotti agricoli tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in base al titolo I dell'"Agricultural Trade Developmnent and Assistence Act", e successivi emendamenti.
[2](Roma, 7 marzo 1958)
[3]Il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America. Riconoscendo l'opportunita' di incrementare il commercio dei prodotti agricoli tra i due Paesi e con altri Paesi amici attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti d'America di questi prodotti e a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli; Considerando che l'acquisto in lire delle eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti contribuira' all'incremento di tale commercio; Considerando che le lire ricavate da tali acquisti saranno impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi; Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite delle eccedenze agricole all'Italia sulla base del titolo I della "Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo", e successivi emendamenti, nonche' le misure che i due Governi prenderanno separatamente ed in comune per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti; Hanno convenuto quanto segue:
[4]Art. I
[5]Vendite in lire
[6]1. Previo rilascio da parte del Governo degli Stati Uniti d'America ed accettazione da parte del Governo italiano delle autorizzazioni di acquisto, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a finanziare fino a tutto il 30 giugno 1958 la vendita contro lire, ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano, dei seguenti prodotti agricoli considerati come eccedenze in base al titolo I della "Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo", e successivi emendamenti, per gli ammontari indicati:
[7]Importo in milioni Prodotti di dollari) Cotone "upland"................................. 20,7 Tabacco......................................... 3,0 Pollame (polli e tacchini)...................... 0,5 Noli............................................ 0,8 ---- Totale............... 25,0 ----
[8]Le autorizzazioni di acquisto rilasciate in base al presente Accordo comprenderanno disposizioni relative alla vendita ed alla consegna dei prodotti, al tempo ed alle modalita' del deposito delle lire ricavate da queste vendite e ad altre questioni connesse.
Testo vigente dal 1 aprile 1960
