[1]Art. II

[2]Impiego delle lire

[3]1. I due Governi convengono che le lire ricavate dal Governo degli Stati Uniti d'America in conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo saranno utilizzate dal Governo degli Stati Uniti d'America per gli scopi seguenti negli importi indicati:

  • a)per spese in Italia del Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi dei paragrafi a), f), h) ed i) della Sezione 104 della legge sopracitata nella misura dell'equivalente in lire di 5,9 milioni di dollari;
  • b)per prestiti al Governo italiano allo scopo di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia ai sensi della Sezione 104 g) della legge, l'equivalente in lire di 12,5 milioni di dollari. I termini e le condizioni dei prestiti predetti saranno inclusi in ulteriori intese tra i due Governi. Resta inteso che il prestito sara' espresso in dollari con pagamento delle quote in conto capitale ed in conto interesse in dollari U.S.A., o, a scelta del Governo italiano, in lire. Tali pagamenti in lire saranno effettuati, come definito nella Convenzione di prestito, al tasso di cambio in vigore alla data del pagamento. Resta pure inteso che i fondi concessi in prestito verranno erogati solo dopo che siano state raggiunte delle intese circa l'utilizzo di tali fondi. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo, a causa di una mancata intesa dei due Governi sull'impiego dei prestiti, il Governo degli Stati Uniti d'America potra' utilizzare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi previsti dalla Sezione 104 della legge;
  • c)per fornire assistenza, nelle forme previste dalla Sezione 104
  • j)della legge stessa, un ammontare non eccedente l'equivalente in lire di 350.000 dollari;
  • d)per prestiti che dovranno essere effettuati dalla Export-Import Bank di Washington ai sensi della Sezione 104 e) della legge, e per le conseguenti spese amministrative in Italia della Export-Import Bank di Washington, equivalente in lire di 6,25 milioni di dollari, ma non oltre il 25% delle lire ricevute in base al presente Accordo. Tali prestiti saranno concessi a ditte statunitensi e da filiali, societa' sussidiarie e societa' affiliate di tali ditte in Italia per lo sviluppo del commercio e l'incremento degli scambi in Italia, nonche' a ditte statunitensi ed a ditte italiane per la realizzazione di impianti atti a contribuire all'utilizzo, alla distribuzione o ad aumentare in qualsiasi altro modo il consumo e lo smercio di prodotti agricoli degli Stati Uniti. Resta inteso che tali prestiti saranno di mutuo gradimento al Governo italiano ed alla Export-Import Bank di Washington. Il Ministero del tesoro agira' in rappresentanza del Governo italiano per tali questioni. Nel caso in cui le lire accantonate per prestiti ai sensi della Sezione 104 e) della legge non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo a causa della mancata approvazione di prestiti da parte della Export-Import Bank di Washington o perche' i prestiti proposti non siano risultati di mutuo gradimento al Ministero del tesoro ed alla Export-Import Bank di Washington, il Governo degli Stati Uniti d'America potra' utilizzare tali lire per anno qualsiasi degli scopi previsti dalla Sezione 104 della legge. 2. Le lire ricavate dall'applicazione del presente Accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti d'America per gli scopi indicati al paragrafo 1 di questo articolo, nel modo e nell'ordine di priorita' che sara' deciso dal Governo degli Stati Uniti.

Testo vigente dal 1 aprile 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-19;236~accordo-artii · fonte su Normattiva