[1]Art. IV

[2]Disposizioni generali

[3]1. I due Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni allo scopo di assicurare che le vendite o gli acquisti delle eccedenze agricole effettuati in base al presente Accordo non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti o non danneggino materialmente le relazioni di commercio esistenti tra i Paesi del mondo libero. 2. Nell'attuazione del presente Accordo, i due Governi si adopereranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace e faranno quanto e' in loro potere per sviluppare ed espandere una continua domanda di mercato dei prodotti agricoli. 3. Il Governo italiano si impegna a fornire, su richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America, informazioni sulla attuazione del programma, con particolare riguardo agli arrivi ed alle condizioni delle derrate ed alle disposizioni prese per mantenere i normali scambi di mercato nonche' informazioni concernenti la esportazione delle stesse o di derrate simili.

Testo vigente dal 1 aprile 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-19;236~accordo-artiv · fonte su Normattiva