Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti dagli Accordi 28 gennaio-1 febbraio 1957 e 2 aprile 1957 la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Testo vigente dal 26 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-19;205~art4 · fonte su Normattiva