[1]Art. XII

[2]Il presente Accordo sara' messo in vigore mediante scambio di note. Sara' valido un anno e sara' considerato come rinnovato tacitamente per periodi annuali, se non verra' denunciato almeno tre mesi prima della sua scadenza. Fatto in duplice originale, ognuno nelle due lingue, italiana e serbo-croata, facenti entrambe ugualmente fede, a Roma il 31 marzo 1955.

[3]Per il Governo della Repubblica italiana MARIO MARTINELLI - ENZO STORONI

[4]Per il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia OSMAN KARABEGOVIE' - STANE PAVLIE'

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Testo vigente dal 5 febbraio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1588~artxii · fonte del testo