[1]Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo sara' valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sara' prorogato automaticamente di anno in anno se almeno una delle Parti contraenti non lo denunci prima di tre mesi dalla scadenza.

[2]FATTO in Belgrado il 27 luglio 1960, in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua serbo-croata, facenti tutti egualmente fede.

[3]Per il Governo della Repubblica Federale di Jugoslavia B. BOGOVAC Per il Governo della Repubblica italiana Alberto BERIO

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art40 · fonte su Normattiva