[1]Articolo V

[2]Il presente Protocollo Addizionale, che sostituisce l'art. IV dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949, entrera' in vigore alla data della sua firma. Esso potra' essere di comune accordo modificato ove se ne presenti la necessita' anche in relazione a modifiche dell'Accordo generale di pagamento tra l'Italia e l'Austria.

Testo vigente dal 11 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-05;753~protocollo-artv · fonte del testo