[1]Accordo tra il Governo italiano ed il Governo Federale Austriaco per il Regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslander Tirolo e Vorarlberg.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale Austriaco, nell'intento di dare applicazione a quanto previsto dall'Accordo italo-austriaco di Parigi del 5 settembre 1946 (successivamente inserito come allegato IV del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate) all'articolo 3 lettera d), per quanto concerne la facilitazione degli scambi locali di determinati quantitativi di merci e prodotti tipici tra l'Italia e l'Austria, hanno convenuto quanto appresso:

[4]Gli scambi locali delle merci e dei prodotti tipici ammessi al regime di facilitazione previsto dal presente Accordo sono quelli che verranno effettuati tra la Regione Trentino-Alto Adige, nella delimitazione fissata dall'ordinamento italiano, ed i Bundeslander Tirolo e Vorarlberg quali sono delimitati dallo Statuto Federale Austriaco.

Testo vigente dal 3 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-20;730~accordo-art1 · fonte del testo