L'utilizzo dei contingenti d'esportazione e d'importazione e' autorizzato di regola, da parte italiana, direttamente dagli uffici doganali che si trovano nel territorio della Regione. Nell'ambito dei contingenti loro assegnati i detti uffici consentiranno le esportazioni e le importazioni su presentazione di un apposito certificato di origine rilasciato, per le merci ed i prodotti di origine dalla Regione Trentino-Alto Adige dalle Camere di Commercio di Trento e Bolzano; per le merci ed i prodotti di origine dai Bundeslander Tirolo e Voralberg dalla Camera di Commercio di Innsbruck oppure dalla Camera di Commercio del Vorarlberg di Feldkirch. La ripartizione dei contingenti fra i vari Uffici doganali e la loro Amministrazione e' affidata per l'Italia alla Direzione Superiore della Circoscrizione Doganale, la quale, per le direttive di massima si varra' del parere consultivo di una Commissione da costituirsi presso il Governo Regionale e di cui faranno parte anche i rappresentanti delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano. L'utilizzo dei contingenti d'esportazione e d'importazione sara' autorizzato, da parte austriaca, dalla Direzione Provinciale delle Finanze ad Innsbruck o dall'Ufficio che sara' da essa delegato. Esso avverra' in base ad uno speciale certificato di origine, che sara' rilasciato per le merci ed i prodotti di origine dei Bundeslander Tirolo e Vorarlberg dalla Camera di Commercio Tirolese di Innsbruck oppure dalla Camera di Commercio del Vorarlberg di Feldkirch e per quelli d'origine della Regione Trentino-Alto Adige dalle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano.

Testo vigente dal 3 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-20;730~accordo-art3 · fonte del testo