[1]A saldo di quanto dovuto in applicazione delle lettere a) e c) comma secondo dell'art. III dell'Accordo del 24 ottobre 1947 il Governo italiano paghera' la somma di L. 329.807.887 cosi' distinta: L. 140.000.000 per riparazioni eseguite al complesso immobiliare, costituente la "Fondazione del Banco di Napoli" in Bagnoli, salvo l'esito della vertenza giudiziaria in corso, istituita con atto di citazione della predetta Fondazione presso il Tribunale di Napoli, per il pagamento del canone e dei danni verificatisi durante la occupazione della I.R.O. L. 111.242.678 per rimborso dell'Imposta Generale sull'Entrata; L. 78.565.209 per rimborso di Imposte comunali di consumo. Il presente Protocollo fara' parte integrante dell'Accordo Supplementare del 14 novembre 1950 che entrera' in vigore dopo l'approvazione del Parlamento italiano.
[2]In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i sigilli.
[3]Fatto a Roma e in doppio originale nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
[4]Roma, addi' 31 dicembre 1951 Per la I.R.O. (Organizzazione Internazionale Profughi) O. E. COUND Chief of Mission - Italy Per il Governo italiano FRANCESCO M. DOMINEDO Sottosegretario agli Esteri
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Testo vigente dal 29 maggio 1953
