[1]Articolo IX

[2]A riconoscimento dell'onere cui si sottopone il Governo italiano, l'IRO rinuncia al contributo dovutole dall'Italia per il Periodo Supplementare. E' comunque inteso che, nel provvedere all'IRO i servizi e le facilitazioni di cui all'Articolo III dell'Accordo del 24 ottobre 1947 ed alla lettera aggiuntiva di pari data, per il periodo 1 aprile - 30 settembre 1951: 1° il Governo italiano provvedera' alle spese per i trasporti ferroviari e stradali per un importo non eccedente la somma di lire 50.000.000; 2° le spese per gli affitti e le riparazioni delle proprieta' occupate dall'IRO durante detto periodo saranno oggetto di ulteriori discussioni fra l'IRO ed il Governo italiano, rimanendo inteso che il Governo italiano non e' impegnato a pagare in contanti una somma superiore a lire 20.000.000.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;907~accordo-artix · fonte del testo