di riparazione di immobili

  • 1)In applicazione del principio stabilito dall'art. 3 dell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951, il Governo del Regno Unito potra' trattenere, sui fondi in suo possesso alla data convenuta, la somma di venticinquemila lire egiziane a piena e definitiva tacitazione di ogni sua pretesa per spese di riparazione effettuate alle proprieta' cui si riferisce il presente Accordo.
  • 2)Il Governo del Regno Unito provvedera' a fornire all'amministratore, entro il 1 gennaio 1952, tutti i particolari concernenti le spese di riparazione che non siano gia' stati comunicati al Governo italiano.

Testo vigente dal 8 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;183~art3 · fonte del testo