di riparazione di immobili
- 1)In applicazione del principio stabilito dall'art. 3 dell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951, il Governo del Regno Unito potra' trattenere, sui fondi in suo possesso alla data convenuta, la somma di venticinquemila lire egiziane a piena e definitiva tacitazione di ogni sua pretesa per spese di riparazione effettuate alle proprieta' cui si riferisce il presente Accordo.
- 2)Il Governo del Regno Unito provvedera' a fornire all'amministratore, entro il 1 gennaio 1952, tutti i particolari concernenti le spese di riparazione che non siano gia' stati comunicati al Governo italiano.
Testo vigente dal 8 aprile 1953
