1. - Laddove l'importanza del traffico internazionale lo giustifichi e qualora la situazione epidemiologica lo richieda, i posti di frontiera ferroviari e stradali sono provvisti di strutture per l'applicazione delle misure previste dal presente Regolamento. Lo stesso vale per i posti di frontiera, sulla rete di navigazione interna, laddove il controllo sulle navi adibite alla stessa navigazione interna si effettui alla frontiera. 2. - Le Amministrazioni sanitarie denunciano all'Organizzazione la data di entrata in servizio e l'ubicazione di tali presidi. 3. - L'Organizzazione trasmette tempestivamente a tutte le Amministrazioni sanitarie le notizie ricevute ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art23 · fonte su Normattiva